Lo Statuto

Progetto Città

Il testo dello Statuto di Progetto Città

"L'Associazione non ha scopo di lucro, bensì ha il fine di favorire i percorsi formativi tesi a far crescere e a far emergere la futura classe dirigente del Paese per contribuire all'auspicato rinnovamento delle istituzioni e dei suoi rappresentanti".

STATUTO PROGETTO CITTA'

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "PROGETTO CITTA'", con sede legale in Firenze, Viale Guidoni n. 95, ed ufficio di rappresentanza posto in Piazza della Signoria n.4, retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

FINALITA' E SCOPI

Art.2) L'Associazione non ha scopo di lucro, bensì ha il fine di favorire i percorsi formativi tesi a far crescere e a far emergere la futura classe dirigente del Paese per contribuire all'auspicato rinnovamento delle istituzioni e dei suoi rappresentanti.

Conseguentemente l'Associazione si pone tra i suoi obiettivi quello di raccogliere e riunire i nuovi protagonisti di domani, offrendo loro i dati, gli studi, le analisi, le riflessione, i momenti di incontro e di confronto, nonché i contributi di ogni genere per sostenerne la formazione e l'affermazione, coinvolgendo in questo percorso anche tutti coloro che, pur non essendo personalmente coinvolti in questo cammino di formazione dei leader emergenti, condivideranno la volontà di sostenerne la crescita e l'affermazione, nell'interesse generale del Paese. L'Associazione ha lo scopo di promuovere tutti i tipi e tutte le forme di incontro culturale, politico, editoriale, imprenditoriale, economico, finanziario e sociale per aiutare le nuove generazioni ad integrarsi nella società in cui vivono e per offrirgli occasioni e strumenti di approfondimento tesi a favorire la comprensione della complessa realtà contemporanea in un'ottica nazionale e internazionale.

Al centro dell'attività dell'Associazione, si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale nei settori della cultura, della politica, dell'economia, della finanza, dell'imprenditoria in genere, dei problemi sociali e del tempo libero.

L'Associazione può inoltre promuovere autonomamente o con soggetti pubblici e privati, iniziative volte alla ricerca ed allo studio di fenomeni sociali, nonché alla sensibilizzazione dell'attualità politica, sociale, culturale, economica e finanziaria, con l'utilizzo dei mezzi d'informazione e di tecnologie multimediali.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizio per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano anche parzialmente con quelle dell'Associazione. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

L'Associazione può assumere partecipazioni in organismi, associazioni e società tesi alla promozione e realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione si uniforma ai principi generali di democraticità della struttura e d'elettività delle cariche associative.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori anche associati per lo svolgimento d'attività per le quali sono richieste specifiche professionalità.

Art. 3) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060.

ASSOCIATI

Art. 4) Il numero degli associati è illimitato: possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono gli orientamenti generali dell'Associazione, che intendano prestare la propria opera nell'osservanza dei principi dettati dal presente statuto. Gli associati sono divisi in tre categorie: ordinari, sostenitori ed aggregati.

Sono ordinari esclusivamente gli associati persone fisiche. Sono sostenitori gli associati diversi dalle persone fisiche, e quindi i soggetti diversi dalle persone fisiche (le società, le associazioni, le fondazioni e gli enti pubblici e privati, nazionali o internazionali).

Le due categorie di associati summenzionati (ordinari e sostenitori), purché in regola con il pagamento delle quote d'adesione annuale, possono partecipare all'Assemblea degli associati, hanno ognuna diritto di voto e sono eleggibili alle cariche associative, con precisazione che gli associati sostenitori saranno eleggibili in persona di coloro che verranno designati dai rispettivi organi direttivi o amministrativi.

Sono aggregati gli associati che con una semplice domanda e senza espletare altre formalità, ad esclusione di una quota annua minima, hanno come solo diritto quello di ricevere un'eventuale rivista associativa e gli inviti alle attività pubbliche e non operative a cui l'Associazione deciderà liberamente di invitarli a suo insindacabile giudizio, senza aver alcun obbligo nei confronti degli associati aggregati di invitarli alle altre attività che l'Associazione deciderà autonomamente di riservare solo agli associati ordinari e sostenitori.

Gli associati aggregati non hanno diritto di voto, non possono partecipare all'Assemblea degli associati e non sono eleggibili alle cariche associative.

Art.5) Coloro che desiderino associarsi con la qualifica di associato ordinario o sostenitore dovranno presentare domanda di ammissione, dietro presentazione di almeno due associati ordinari

o  sostenitori diretta al Consiglio Direttivo dell'Associazione,

indicando nella domanda il cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, condizione, ovvero per le persone giuridiche ragione

o   denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e nome, carica e legittimazione del legale rappresentante, e dichiarando di volersi attenere all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.

L'accoglimento o meno della domanda è rimesso a giudizio insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'accoglimento della domanda di ammissione potrà avvenire solo con il voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per gli associati aggregati non è necessaria la presentazione dei due associati e l'accoglimento o meno della domanda di ammissione, rimessa a giudizio insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione, potrà avvenire anche con il voto della maggioranza semplice dei

componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6) Gli associati sono altresì tenuti al pagamento della quota annuale, all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi associativi. Ogni anno tutti gli associati, di qualsiasi categoria, sono tenuti tassativamente entro il 30 giugno a rinnovare la domanda di adesione con le modalità disciplinate dal presente Statuto, fino a tale data tutti gli associati dell'anno precedente si considerano associati a tutti gli effetti.

 

SOSPENSIONE – ESPULSIONE – DIMISSIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 7) Gli associati sono esclusi o sospesi per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendono morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo.

Art. 8) Le espulsioni e le sospensioni saranno decise per gravi motivi dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei partecipanti. E' fatto salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'Art. 24 del codice civile.

Ciascun associato può recedere previa domanda scritta, dall'Associazione quando lo creda. Gli associati dimissionari o esclusi per morosità potranno essere riammessi in Associazione dietro presentazione di nuova domanda di ammissione. Tali eventuali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e seguiranno le modalità, le regole e le procedure delle domande di ammissione all'Associazione stabilite dall'articolo 5 del presente Statuto associativo. Art. 9) Tanto gli associati espulsi che i dimissionari non hanno diritto ad alcun rimborso dei contributi versati né tanto meno hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE – RISORSE ECONOMICHE Art. 10) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a)  dai contributi degli associati;

b)  dai contributi privati;

c)  dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzate al sostegno di specificate e documentate attività e progetti;

d)  dai contributi di organismi internazionali;

e)  delle donazioni e lasciti testamentari;

f)  dai rimborsi derivanti da convenzioni;

g)  da proventi derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;

h)  da eventuali contributi straordinari, proposti dal Consiglio

Direttivo e deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quella del bilancio ordinario;

i)  dai versamenti volontari degli associati;

l)  da eventuali contratti di sponsorizzazione con terzi delle attività associative;

m)  da eventuali contributi di fondazioni di origine bancaria o di fondazioni in genere che condividano progetti, studi o iniziative dell'Associazione o che promuovano con l'Associazione iniziative, studi o progetti in comune;

n) da qualunque altra entrata, come ad esempio i contratti con i terzi da cui derivino eventuali introiti per l'associazione, che il consiglio direttivo ritenga di accettare per perseguire i fini dell'associazione.

Le suddette entrate potranno derivare anche da società, enti ed istituzioni estere.

BILANCIO

Art. 11) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Il residuo attivo di bilancio, approvato con Assemblea ordinaria e con delibera del Consiglio Direttivo, sarà devoluto: il 15% (quindici per cento) al fondo di riserva; la cui gestione previa approvazione assembleare è affidata al Consiglio Direttivo, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere associativo, per ammodernamento impianti e attrezzature.

Dal bilancio devono risultare i contributi o lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea degli associati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 13) Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea ordinaria degli associati assolve i seguenti compiti:

*  approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale;

*  elegge il Presidente;

*  nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;

*  approva i bilanci consuntivi;

*  stabilisce l'ammontare dei contributi annuali su proposta del Consiglio Direttivo;

*  delibera su ogni altro argomento dell'Associazione che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei degli associati assolve i seguenti compiti:

*  delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa.

Art. 14) L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro il 30 (trenta) giugno in via ordinaria per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione che nomina il Segretario ed in sua mancanza dal Vice Presidente vicario, semmai nominato, e qualora manchi anch'esso da un membro del Consiglio Direttivo che abbia maggiore anzianità come associato. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati diversi dagli associati aggregati.

Le Assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato ordinario o sostenitore. L'avviso deve in ogni caso contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

ART. 15) Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati mediante delega scritta, almeno la metà più uno degli associati ordinari e sostenitori. In seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di intervenuti e delibera a maggioranza assoluta di presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.. Nelle Assemblee le votazioni saranno fatte per alzata di mano o per scrutinio segreto qualora lo richieda il Presidente. Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro associato.

Gli associati delegati possono rappresentare fino a 10 (dieci) associati.

ART. 16) La gestione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 6 (sei) anni. I membri del Consiglio Direttivo devono essere associati dell'Associazione o espressione di essa, se designati da associati sostenitori, e sono sempre rieleggibili.

ART. 17) Sono competenze del Consiglio Direttivo:

*  redigere i programmi dell'attività associativa, previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;

*  redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione;

*  curare le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea; * organizzare tutto quanto rientri negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita, stabilendone regolamenti e modalità di attuazione, le norme per il buon funzionamento e quant'altro si renda necessario;

*  nominare commissioni di lavoro o comitati consultivi nel quadro del raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione è stata costituita;

*  nominare e revocare, su istanza e segnalazione del Presidente, procuratori generali e speciali, affidando loro incarichi esecutivi e deleghe specifiche;

*  su istanza e segnalazione del Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei compiti del Presidente in via transitoria o permanente;

*  predisporre tutti gli atti di ogni genere interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; provvedere ad eccezionali ed improvvise occorrenze che fossero imposte dall'urgenza del caso.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente, o su richiesta motivata dai due terzi dei suoi componenti. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Tutte le riunioni vengono indette dal Presidente con inviti che debbono essere spediti almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la riunione, all'indirizzo comunicato dai membri del consiglio stesso. L'invito può essere sostituito tramite convocazione via fax, e-mail o altro mezzo telematico che consenta la prova dell'avvenuta convocazione, da effettuarsi, in tal caso, almeno un (1) giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno validamente svolgersi in audio e/o video conferenza.

PRESIDENTE

Art. 19) Il Presidente deve essere un associato ordinario dell'Associazione. I candidati alla carica di Presidente dell'Associazione, e la lista o le liste dei candidati al Consiglio Direttivo devono presentare la propria candidatura almeno sette (7) giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Presidente, la cui durata in carica è di sei (6) anni ed è sempre rieleggibile, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, la firma sociale, nonché la direzione e la vigilanza dell'Associazione; presiede le riunioni, cura la gestione amministrativa dell'Associazione, liquida le note spese previste dal bilancio, affida gli incarichi associativi, presiede le riunioni, convoca le assemblee, designa la propria lista di candidati al Consiglio Direttivo, fermo restante che altre liste contrapposte potranno concorrere alle elezioni.

In caso di votazione in cui vi siano due o più proposte che raccolgono lo stesso numero di consensi, è da considerarsi approvata quella optata dal Presidente. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri spettano al Vice Presidente Vicario, qualora nominato. Art. 20) Su delega del Presidente uno o più associati, con funzioni di tesoriere, provvede ad incassare gli introiti dell'Associazione rilasciandone ricevuta, nonché a liquidare le pendenze dell'Associazione se autorizzato dal Presidente con mandato d'uscita firmato dal Presidente medesimo. Provvede inoltre al tesseramento degli associati ed alla riscossione dei contributi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21) L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, quando tale deliberazione sia presa dai 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.

L'Assemblea che delibera in ordine allo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività a favore d'organizzazioni operanti in identico od analogo settore.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.22) Qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione relativa all'applicazione ed interpretazione del presente statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, ancorchè di natura extra contrattuale, sarà risolta da un collegio arbitrale irrituale, composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta della parte più diligente. Lo stesso Presidente del Tribunale, su richiesta della parte più diligente, nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi abbia provveduto entro un congruo termine.

Qualora le parti in lite siano più di due la controversia sarà devoluta alla cognizione di un arbitro unico, nominato d'accordo tra le parti, o in difetto dal Presidente del Tribunale di Firenze. La sede dell'arbitrato è Firenze. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta (90) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio o dall'arbitro unico. Il collegio o l'arbitro unico decideranno secondo diritto ed il lodo, che avrà carattere contrattuale, sarà motivato. Le parti sono obbligate alla riservatezza in merito alla lite.